Ordinanza n.38 del Presidente della Giunta Regionale del 18 Aprile 2020
Nella giornata di sabato 18 aprile 2020 è stata emanata dal Presidente della Giunta Regionale la nuova Ordinanza n.38 in merito alle misure di contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro, contenente misure fondamentali in vista della tanto attesa ripartenza.
In particolare l’Ordinanza prevede:
- Attività di monitoraggio della siero prevalenza.
Per garantire la prevenzione della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, il Datore di Lavoro dovrà garantire la propria disponibilità a tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’azienda che vogliano sottoporsi volontariamente allo screening sierologico. - Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro.
1) Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro mediante l’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto è obbligatorio l’uso della mascherina e raccomandato l’utilizzo dei guanti monouso (o, in alternativa, la pulizia/sanificazione della mani prima e dopo l’utilizzo dei suddetti mezzi).
Nell’ordinanza sono previste misure specifiche anche per i mezzi di trasporto privati.
2) La distanza interpersonale da mantenere è di 1,8 metri (salvo specificazioni al punto 6).
3) In riferimento al punto 2), è comunque obbligatorio l’utilizzo della mascherina sia in ambienti chiusi in presenza di più persone, sia in spazi aperti quando non è garantito il mantenimento della distanza minima di sicurezza in presenza di più persone.
4) In caso di febbre e/o sintomi influenzali è vietato recarsi sul posto di lavoro. Il Datore di Lavoro dovrà verificare il rispetto di questa disposizione all’inizio del turno di lavoro mediante strumenti per la misurazione della febbre o tramite una dichiarazione sostitutiva a carico del dipendente.
5) Prima di accedere al luogo di lavoro è necessario detergere le mani, indossare la mascherina e, se possibile, anche i guanti monouso.
È inoltre raccomandata un’attenta e frequente pulizia delle mani anche durante il turno di lavoro mediante i dispositivi messi a disposizione dal Datore di Lavoro (gel detergente/sapone per le mani).
6) Qualora, nonostante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile garantire la distanza di sicurezza di 1,8 metri, è necessario predisporre elementi di separazione tra le persone o l’utilizzo di mascherine FFP2 (o, in mancanza di queste, l’utilizzo combinato di n.2 mascherine chirurgiche).
7) Deve essere garantita la sanificazione dei luoghi di lavoro almeno una volta al giorno anche in funzione dei turni di lavoro e il ricambio dell’aria.
8) La sanificazione citata al punto precedente può essere eseguita tramite i classici metodi di pulizia mediante l’utilizzo di prodotti quali: etanolo a concentrazioni pari al 70%, prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti con funzione virucida.
Tale pulizia deve concentrarsi in modo particolare sulle superfici più manipolate, per esempio: maniglie, tavoli, servizi igienici ecc.
9) In caso di presenza di impianti di areazione, deve essere garantita la sanificazione periodica secondo quanto previsto nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”, altrimenti è previsto lo spegnimento ed è richiesta la massima ventilazione dei locali.
10) Il servizio mensa deve essere riorganizzato e deve garantire in ogni momento il rispetto della distanza di sicurezza (1.8 metri) e la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Al fine di evitare assembramenti, è anche consentito il consumo del pasto presso la singola postazione di lavoro.
11) Il Datore di Lavoro deve informare i propri lavoratori delle presenti disposizioni tramite la consegna o l’affissione nei luoghi maggiormente visibili di appositi depliant informativi. - Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali.
Oltre al rispetto del punti precedenti (dall’1 all’11), per gli esercizi commerciali è inoltre previsto:
a) Accessi regolamentati e scaglionati della clientela in modo da garantire in ogni momento il rispetto della distanza minima di 1.8 metri e, ove possibile, la differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita.
Per i locali fino a 40 mq è consentito l’accesso di una sola persona per volta.
b) È raccomandata l’installazione di pannelli di separazione tra i lavoratori e la clientela.
c) L’ingresso negli esercizi deve essere consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva. Prima dell’ingresso è inoltre obbligatoria la sanificazione delle mani o l’utilizzo dei guanti monouso o, preferibilmente, entrambe le misure.
d) Informare adeguatamente la clientela della necessità del rispetto della distanza di sicurezza (1.8 metri).
e) È obbligatorio consentire l’accesso a una sola persona per nucleo familiare (salvo in caso di bambini o persone non autosufficienti).
f) Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di carrelli o cestelli, di raccomanda di posizione presso il punto di prelievo un dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la pulizia degli stessi.
g) Nei mercati all’aperto è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza (1.8 metri) e la predisposizione presso i banchi di liquido disinfettante per le mani e/o guanti monouso. - Protocollo Anti-Contagio.
1) Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di redigere un protocollo Anti-Contagio contenente il suo impegno al rispetto e all’attuazione delle misure sopra elencate al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
2) L’adozione del protocollo Anti-Contagio è indispensabile per la ripresa dello svolgimento dell’attività e deve essere trasmessa alla Regione Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza (per le attività attualmente aperte) o entro 30 giorni dalla riapertura (per le attività attualmente chiuse).
3) I servizi PISLL della Regione Toscana verificheranno il rispetto e l’attuazione delle procedure Anti-Contagio.
4) Il protocollo Anti-Contagio dovrà essere sempre disponibile presso la propria attività a pronta disposizione degli Organi di Controllo.
5) Sono previste misure standardizzate di controllo da parte dei PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio.
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