Decreto 146 del 21 ottobre: Misure urgenti a tutela del lavoro
Per tentare di contrastare la situazione delle morti in ambito lavorativo, il Governo ha deciso di intervenire sulla disciplina prevenzionistica mediante il Decreto 146 del 21 ottobre sulle “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili“.
A tale scopo, sono state modificate alcune fondamentali norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro). L’art. 14 del TUSL, contenente appunto le disposizioni sul provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale, è stato quindi riscritto.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n.3 del 9 novembre 2021, la quale fornisce le prime indicazioni operative sulle novità contenute all’interno dell’art.13 del Decreto Legge n.146 del 21 ottobre 2021. Tale articolo ha sostituito integralmente l’art. 14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in merito al nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il nuovo art.14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale debba essere adottato in tutti i casi in cui venga accertata una delle seguenti circostanze:
- Impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati
- Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto).
Dopo un’attenta lettura del Decreto, è emersa la conferma che il legislatore ha rimosso il presupposto della “reiterazione” delle gravi violazioni commesse, per la sospensione dell’attività.
Dal 22 ottobre, la sospensione dell’attività avviene anche se tali violazioni (contenute nell’allegato 1) sono commesse anche per la prima volta.
Oltre al provvedimento di sospensione si aggiungono le sanzioni riportate nell’allegato 1.
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